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Alla Posta – Tramite un versamento sul Conto Corrente Postale N° 21538046 intestato a Cooperativa Sociale San Saturnino Onlus.

In Banca – Attraverso un bonifico bancario presso Banca Intesa San Paolo SPA, Cordinate bancarie: IBAN IT36 K030 6905 1430 0682 8800177.

 

Se ti interessa avere il conto corrente già stampato contattaci e noi te lo invieremo!

 

Benefici per persone fisiche

Rif.: art. 14, decreto legge n. 35/2005
Le liberalità in denaro o in natura erogate dalle persone fisiche in favore delle Onlus sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque non oltre 70.000 EUR/anno.

In alternativa
Rif.: art. 15, comma 1, lettera i-bis) d.P.R. 917/86
Le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 EUR (4 milioni di lire) a favore delle Onlus consentono una detrazione d’imposta pari al 19 per cento della donazione effettuata.
In alternativa
Rif.: art. 10, lettera g) d.P.R. 917/86
Dal reddito complessivo si deducono i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative (Ong) di cui all’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato

 

 

Benefici per le Imprese

 
Rif.: art. 14, decreto legge n. 35/2005
Le liberalità in denaro o in natura erogate da enti soggetti all’imposta sulle società in favore delle Onlus sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo e comunque non oltre 70.000 EUR/anno.
In alternativa
Rif.: art. 100, comma 2, lettera a) d.P.R. 917/86
Sono deducibili le erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative, per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato.
Rif.: art. 100, comma 2, lettera h) d.P.R. 917/86:
Sono deducibili le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 EUR o al 2% del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle Onlus
Rif.: art. 27, legge 133/99 e d.p.c.m. 20/06/2000
Sono deducibili le erogazioni liberali in denaro (o in natura) in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite (anche) delle organizzazioni non governative (non vi sono limiti massimi di deducibilità).
 

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